1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, i princìpi, le finalità e le caratteristiche che le associazioni di esercenti le professioni di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico devono avere al fine di ottenere il riconoscimento che le autorizza all'organizzazione dei corsi di formazione, al rilascio degli attestati di competenza e alla tenuta del registro professionale di cui agli articoli 2 e 3, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il decreto di cui al comma 1 ammette al riconoscimento le associazioni di
a) sono liberamente costituite e non hanno fini di lucro;
b) stabiliscono che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
c) sono attive su tutto il territorio nazionale e svolgono attività mirate alla tutela degli utenti;
d) sono costituite almeno da quattro anni.
3. Gli statuti e le clausole associative devono altresì garantire: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse o d'incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione; l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e, in particolare, i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico.
4. Le associazioni di liberi professionisti possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
5. Il decreto di riconoscimento di cui al comma 1 prevede, inoltre, le modalità di tenuta del registro professionale e delle sue sezioni da parte delle associazioni di